PREMESSA DEL PATRON DI MISS RED CARPET STEFANO CECCHETTO:
In questo periodo Storico sarebbe più facile darci un arrivederci all'anno prossimo o fare una finale on line. La passione, la dedizione e la Volontà di portare avanti questo progetto dando la possibilità alle ragazze di partecipare ad una vera finale, e alle ragazze coinvolte nel circuito Miss Red Carpet Loves Talent, di potersi esibire portando sul palco il proprio talento, ci Spinge a portare a termine ciò che abbiamo iniziato.
Chiedo la collaborazione di tutti per il rispetto delle regole che abbiamo definito in base al nuovo decreto riportato per intero a piè pagina:
L'evento si terrà martedì 1 settembre presso la struttura polifunzionale denominata Kings e che sarà aperta come Ristorante.
PUBBLICO:
Le persone, entreranno al kings solo previa prenotazione telefonica ( uno dei numeri dedicati sarà il 3924584087)
L'ingresso al PUBBLICO è permesso dalle ore 21:00. Il tetto massimo che abbiamo stabilito è di 200 persone.
SICUREZZA:
All'ingresso saranno rilevate le temperature, fatto indossare un braccialetto identificativo e la mascherina correttamente indossata.
Dall'ingresso, il pubblico si troverà all'interno del giardino della location e verrà invitato a prendere posto al proprio tavolo riservato.
Il pubblico assisterà all'evento seduto a cena.
L'evento inizia alle 21:30 termina alle 23:50 con l'elezione di Miss Red Carpet e della Miss red carpet Loves Talent.
Avvalendoci del Kings in regime di ristorante, con il suo personale collaudato da inizio stagione, garantiamo la massima sicurezza possibile.
Le ragazze partecipanti al concorso, verranno presentate sul palco, quindi saranno separate e distanziate rispetto al pubblico seduto a cena.
Nel dietro le quinte, vengono disposte le sedie per le ragazze: una per sedersi ed una per riporre il proprio trolley; ogni ragazza in ordine numerico avrà le sue due sedie con relativo distanziamento. (min 1 metro da seduta a seduta)
Anche nel Back Stage vige l'obbligo della mascherina e saranno presenti i punti per dispensare l'igienizzante.
Confidando nella collaborazione di tutti,
porgo cordiali saluti.
Stefano Cecchetto
Per ulteriori informazioni
3924584087
ULTIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7 AGOSTO 2020
Fino al 7 settembre 2020:
l'efficacia di varie disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in corso, in sostituzione di quelle previste dal DPCM 14 luglio 2020 (che ha prorogato il
DPCM 11 giugno 2020), anche in considerazione della proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di
emergenza con il DL. 83 del 30 luglio 2020 (v. più avanti). Vengono confermate numerose misure già
previste per il contenimento del contagio, come l'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nei
luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire la distanza di sicurezza, misura considerata, insieme al lavaggio delle mani,
basilare per il contrasto del diffondersi del virus.La distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro e il divieto di assembramento sono misure necessarie per svolgere attivita' ludica o ricreativa
all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia (All. 8).Tali misure
di sicurezza rappresentano pertanto criteri comuni per lo svolgimento di sport e attività di relazione
sociale, non solo a carattere culturale, che implicano la presenza di più persone nello stesso luogo. La
partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, entro il numero massimo di 1000
spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, saranno consentiti a
decorrere dal 1° settembre 2020. Gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale
e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) continuano a svolgersi a porte chiuse
oppure all'aperto, ma senza la presenza di pubblico. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere
preassegnati e distanziati. anhe in questo caso con il numero massimo di 1000 spettatori per
spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Dal 1°
settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di
Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, ma è consentito alle regioni e province autonome, in
relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, di stabilire una diversa data di
ripresa delle attivita', oltre che un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Allo stesso modo, l'apertura al pubblico dei musei e luoghi
di cultura e l'accesso ai luoghi di culto seguono i predetti criteri di divieto di assembramento e di
distanza interpersonale minima, mentre per le funzioni religiose sono rispettati i protocolli sottoscritti dal
Governo e dallle rispettive confessioni (All. 1 e all. 7). Analogamente, per la ripresa dell'attività dei
servizi educativi e della didattica delle scuole di ogni ordine e grado (secondo i rispettivi calendari), le
istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.
Per queste ultime, le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza sulla
base della possibilità di garantire il distanziamento fisico. Nelle università le attività didattiche e
curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca (All. 18),
applicabili, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
(AFAM). Per i corsi di formazione sono indicate specifiche disposizioni nel rispetto del Documento
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione dell'INAIL e, per quelli organizzati per il personale dalle
amministrazioni di appartenenza, i periodi di assenza, comunque connessi al fenomeno epidemiologico
da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite. Le attività dei centri benessere e termali
(ad eccezione dell'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per cui è
mantenuta la normativa vigente), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le
Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento
delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che
individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Sono
mantenute le misure per il contenimento del contagio per le attività commerciali (come distanza
interpersonale sosta minima e ingressi scaglionati) che devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di
protocolli o linee guida regionali idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio in base ai principi
coerenti con i criteri di cui all'All.10. Analoghe disposizioni sono previste per le attività dei servizi di
ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), per le attività inerenti ai servizi alla
persona e per le strutture ricettive e ricreative. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Per i servizi di
trasporto pubblico locale, ai presidenti di Regione è riservata la programmazione, anche non di linea,
finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per
contenere l'emergenza COVID-19 e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, con
erogazione modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie
della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per tali finalità, può intervenire Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute,
disponendo riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, al fine di contenere l'emergenza
sanitaria da COVID-19. Per le attività professionali si raccomandano le modalità di lavoro agile, ove
possibile e l'incentivazione di fruizione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Le misure di contenimento del contagio per lo
svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali riguardno il rispetto dei
protocolli condivisi vigenti (v. anche All. 12, All. 13 e All. 14). Sono vietati gli spostamenti da e per
definiti Stati e territori richiamati da specifiche lettere dell'All. 20, con alcune eccezioni previste per
esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute o di studio, rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. Si prevedono obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio
nazionale dall'estero, con eventuali conseguenti obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento
fiduciario.